Contratto di Affitto ad uso Transitorio

Il contratto ad uso transitorio è un contratto particolare, dove un locatore mette a disposizione temporaneamente un immobile per un soggetto. Il contratto ad uso transitorio si contraddistingue dal contratto ordinario a canone libero, di fatti segue una sua regolamentazione e consente la possibilità di affittare un immobile solo temporaneamente, non può però essere utilizzato per finalità turistiche come ad esempio nei casi in cui sceglie di predisporre un appartamento ad uso vacanze.

Il locatore, cioè il proprietario dell’immobile, consente ad una persona, che nel contratto è denominato inquilino o conduttore, di affittare l’abitazione per un periodo non superiore a 18 mesi e per non meno di un mese di tempo, dietro pagamento di un importo mensile, chiamato appunto canone d’affitto.

Quando si cerca di utilizzare questo contratto per meno di un mese o più di 18 mesi inserendo una clausola all’interno del contratto stesso, per la legge la clausola è nulla e il contratto avrà una durata piena di un mese o di 18 mesi a seconda del caso. Quando il contratto ha una durata superiore ai 30 giorni il locatore è obbligato ad effettuarne la registrazione all’agenzia delle entrate dando ricevuta al conduttore entro 60 giorni dall’avvenuta registrazione.

Forma e contenuto del contratto

Per redigere questo contratto viene utilizzato un modello realizzato dal Ministero dei trasporti e delle infrastrutture. Gli elementi che devono essere inclusi nel contratto sono:

  • La generalità completa del locatore e del conduttore. ( nome, cognome, data di nascita e residenza).
  • Descrizione completa dell’immobile che si sta locando.
  • Importo del canone previsto.
  • Modalità del pagamento del canone.
  • Tempo di durata della locazione.
  • L’espressa motivazione che comprova, con allegata documentazione di riferimento, l’esigenza a locale l’immobile temporaneamente. Se non vi è presente questa documentazione il contratto assumerà la forma 4+4.
  • Un’ulteriore clausola nel quale il conduttore dichiara di aver ricevuto l’attestazione di prestazione energetica. Se non è presente tale documentazione ci sarà una multa per locatore e conduttore.

Le spese che andranno sostenute sono suddivise tra locatore e conduttore, ogni clausola che dichiara il contrario è nulla. Non si può effettuare in alcun modo la sublocazione dell’immobile.

Il rinnovo del contratto e la conversione in contratto 4+4

Quando si tratta di contratti transitori non va data alcuna disdetta perché il contratto cesserà di esistere il giorno della sua scadenza, e non vi sarà perciò nessun rinnovo automatico. Qualora le motivazioni che hanno portato ad un contratto transitorio siano state espresse da un locatore, lo stesso dovrà riconfermarle prima della data di scadenza del contratto con comunicazione scritta al conduttore.

Se non viene effettuato questo passaggio e il conduttore continua a godere dell’immobile il contratto muta in un contratto 4+4. Qualora le necessità che hanno portato alla stipula di un contratto transitorio non si verifichino entro sei mesi il locatore può essere condannato al risarcimento nei confronti del conduttore in termini economici oppure a ripristinare il contratto però nella formula ordinaria.

Se una delle due parti ha necessità di prolungare il contratto dovrà essere fatta comunicazione con apposita dichiarazione scritta.

Il canone

Il canone del contratto transitorio rimane a libera scelta dei due sottoscriventi del contratto, tranne per qualche eccezione:

  • L’accordo e il canone viene stabilito su accordi territoriali nelle città di Roma, Milano, Genova, Venezia, Napoli, Firenze, Bologna, Torino, Palermo, Bari e Catania.
  • Alcuni comuni confinanti con le città sopra menzionate.
  • I capoluoghi di provincia.

Il pagamento del canone può avvenire anche in contanti purché si rientri nei limiti previsti dalla legge.

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